Dagli statuti della
Round Table Svizzera

Art. 1

È costituita un’associazione che prende il nome di “Round Table Svizzera” (Table Ronde Suisse, Tafelrunde Schweiz, Tavola Rotonda Svizzera) di seguito nominata RTS.

Essa dichiara di aderire agli statuti e ai regolamenti della Round Table International (RTI) e del World Council of Young Men’s Service Clubs (WECO).

I suoi membri sono raggruppati in tavole locali, numerate per ordine di anzianità.

La sua sede sociale è al domicilio del presidente nazionale.

Il suo motto è “Adapt, Adopt, Improve”.

Il suo emblema figura all’inizio dei presenti statuti.

Art. 2

La RTS ha per scopo:

  1. di favorire i contatti tra giovani uomini esercitanti professioni differenti.

  2. di sviluppare il senso della responsabilità civica e dell’etica professionale.

  3. di servire la comunità mediante attività sociali.

  4. d’incoraggiare l’amicizia e la buona volontà internazionale.

Questi scopi sono realizzati tramite riunioni, conferenze, discussioni e altre attività. L’RTS rimane neutra sul piano politico e confessionale.

Art. 3

Per diventare membri attivi della RTS bisogna:

  1. essere di sesso maschile
  2. avere meno di 40 anni compiuti
  3. esercitare un’attività responsabile nel settore privato, pubblico o delle arti
  4. essere stato ammesso in una tavola locale senza essere stasto oggetto di un veto, motivato per iscritto al presidente della tavola locale.
  5. non essere stato escluso da un’altra tavola

Art. 4

Ogni candidatura sarà sottoposta a titolo consultativo alle altre tavole della stessa città.

L’ammissione di un membro è comunicata per informazione all’ufficio del comitato nazionale.

Art. 5

Ogni membro attivo perde questa qualità alla fine dell’esercizio annuale nel corso del quale ha raggiunto l’età di 40 anni.

Soltanto il presidente uscente in carica può restare attivo fino alla fine dell’esercizio nel corso del quale egli raggiunge l’età di 41 anni.

La RTS incoraggia la costituzione di “Clubs 41”.

Art. 6

L’esclusione di un membro, di cui le motivazioni devono essere notificate all’interessato, e approvate dalla maggioranza dei membri della sua tavola.

La decisione è comunicata alle altre tavole svizzere, così come all’ufficio del comitato nazionale.

Art. 7

La creazione di una nuova tavola ha luogo sotto il patrocinio e il copatrocinio di due tavole, delle quali almeno una deve essere svizzera.

Questi statuti devono anzitutto essere approvati dal comitato nazionale.

Una nuova tavola può essere creata nella stessa città solo con l’accordo dei tre quarti dei membri di ogni tavolta di questa città.

Art. 8

Una tavola locale non può contare più di quaranta membri attivi.

Essa non può comprendere più di due membri esercitanti la stessa professione.

L’insieme delle professioni rappresentate sarà il più ampio possibile.

Art. 9

I membri di una tavola locale si riuniscono almeno due volte al mese, a giorni e ora fissati, ad eccezione del periodo delle vacanze.

Una volta al mese di regola, il comitato organizza una conferenza tenuta da un membro o da un invitato.

Un membro che senza giustificazione non partecipa regolarmente alle attività della propria tavola può essere escluso.

Art. 10

Ogni tavola locale versa alla RTS un contributo annuale, per ogni membro, il montante è fissato ogni anno dall’assemblea generale ordinaria.

Art. 11

Gli organi della RTS sono:

  1. l’assemblea generale
  2. il comitato nazionale e il suo ufficio

Art. 12

L’assemblea generale è il potere supremo della RTS.

La stessa si compone di tutti i membri attivi della RTS.

Essa si riunisce in assemblea generale ordinaria una volta all’anno nel primo semestre.

Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato nazionale.

Art. 13

Le competenze dell’assemblea generale sono:

  1. la nomina dei presidenti nazionali e degli altri membri dell’ufficio del comitato nazionale
  2. la designazione dei revisori dei conti
  3. la ratifica dei conti annuali
  4. la fissazione della quota nazionale
  5. la revisione degli statuti
  6. l’esclusione di una tavola locale
  7. lo scioglimento della RTS
  8. la decisione sulle proposte del comitato nazionale, delle tavole locali o dei membri attivi.

Per poter essere legittimamente votati, i punti dell’ordine del giorno e le mozioni di cui ai precedenti punti a, e, f, g e h devono essere presentati per iscritto all’Ufficio di presidenza del Comitato Nazionale almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale. Trasmette quest’ultimo, insieme all’ordine del giorno, ai banchi alimentari locali almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale.

Art. 14
Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta dei membri attivi presenti, ogni tavola avendo diritto ad un massimo di cinque voti.

Una maggioranza di tre quarti dei membri è necessaria per:

  • modificare gli statuti
  • escludere una tavola locale
  • sciogliere la RTS

Art. 15

Il comitato nazionale è l’organo esecutivo della RTS.
Esso si compone:

  • dei presidenti delle tavole locali o dei designati a rappresentanti
  • del suo ufficio

Esso si riunisce su convocazione dell’ufficio.
Può essere convocato, in qualsiasi altro periodo, su richiesta di tre dei suoi membri.

Art. 16

Le competenze del comitato nazionale sono:

  • esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale
  • gestione delle decisioni dell’assemblea generale
  • rappresentanza della RTS sul piano nazionale e internazionale
  • l’attribuzione di sussidi a ogni tavola che organizzi una manifestazione ufficiale nell’ambito della tavola internazionale, o che è chiamata a ricevere, annualmente, a più riprese, gruppi di tavole.

Annualmente esso rende conto della sua attività all’assemblea generale.
Esso delega una parte delle sue competenze all’ufficio del comitato nazionale che è abilitato a sbrigare gli affari correnti dei quali gli renderà conto.

Art. 17

Il comitato nazionale prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti.

Art. 18

L’ufficio del comitato nazionale è composto come segue:
– Presidente nazionale
– Segretario
– PRO (responsabile delle relazioni pubbliche)
– Tesoriere
– Vice Presidente / Extension Officer (EO)
– Past-President
– IRO (responsabile delle relazioni internazionali)

L’assemblea generale può eleggere nell’ufficio del comitato nazionale altri membri con diritto di voto consultivo, come per esempio:
– Shopkeeper
– Special EO Svizzera tedesca
– Special EO Svizzera francese
– Special EO Svizzera itailana
– Presidenti d’area
– Webmaster

Il Vice Presidente che dovrebbe preferibilmente provenire da un’altra regione linguistica del presidente, assume parimenti la carica di EO e si tiene pronto a succedere al presidente nazionale. Il presidente uscente rimane membro dell’ufficio per un anno supplementare in qualità di Past Presidente, assumendo automaticamente la carica di IRO.
Per il resto l’ufficio si dota di un regolamento che fissa gli incarichi e le competenze delle singole cariche attribuite.
Tutte le cariche, comprese quelle dei membri dell’ufficio con voto consultivo, hanno una durata di un anno.
Ad eccezione del presidente, del Past Presidente e del Vice Presidente, i titolari delle diverse cariche sono rieleggibili.
Quando una delle funzioni descirtte al capoverso 1 del presente articolo non può essere assegnata nel corso dell’assemblea generale ordinaria, la durata della carica dell’insieme dei membri dell’ufficio aventi diritto di voto è prolungata sino alla successiva assemblea generale straordinaria che dovrà essere convocata, entro sei mesi, in vista delle nuove nomine.
L’assemblea generale ordinaria può comunque scostarsi da tale regola allorquando designa un nuovo ufficio nonostante che le cariche non siano state assegnate e delega al comitato nazionale la competenza di procedere alla nomina delle persone, alle quali le cariche saranno attribuite.

Art. 19

La RTS è rappresentata presso le organizzazioni internazionali dal suo presidente nazionale e/o IRO.

Art. 20

In caso di scioglimento di una tavola locale, i suoi beni sono devoluti alla RTS.
In caso di scioglimento della RTS, i suoi beni sono divisi fra la RTI ed il WOCO. L’utilizzo dei fondi deve servire esclusivamente per scopi sociali.

Art. 21

Le disposizioni dell’articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero sulle associazioni sono inoltre applicabili, per quanto non siano in contrasto con i presenti statuti.

Assemblea generale Interlaken 20.05.1995.
Modificato il 26.04.2003 all’assemblea generale a La Chaux-de-Fonds.
Modificato il 07.05.2011 all’assemblea generale a Losanna.